Aragoste e astici: la sofferenza invisibile

La sofferenza di aragoste, astici e crostacei in genere è stata per troppo tempo invisibile a molti e solo grazie alle associazioni animaliste, ai veterinari più attenti ed all’opera degli interpreti del diritto si è potuti arrivare a vederla e a riconoscerla come tale, ma purtroppo non con tutte le conseguenze in termini di tutela che ci si sarebbe aspettati.

In questo articolo si cercherà brevemente, e senza alcuna pretesa di esaustività, di illustrare i passi principali che hanno portato a tale, purtroppo ancora solo parzialmente tutelato, riconoscimento.

All’uopo non possiamo non partire dalla considerazione di un dato di fatto, ovvero l’evoluzione che la tutela degli animali (generalmente intesi) ha avuto negli ultimi anni grazie non solo ad una maggiore opera di sensibilizzazione da parte delle associazioni e di chiunque abbia a cuore tale argomento, ma anche ad una maggiore cultura e consapevolezza del fatto che sono esseri senzienti, quindi provano piacere e dolore, unitamente a tutta una vasta gamma di altre emozioni.

A questa consapevolezza ha fatto riscontro l’opera del legislatore che nel 2004, con la legge n. 189, ha provveduto a modificare il codice penale in senso più sfavorevole per chi integra condotte di maltrattamento.

Infatti, per quello che qui interessa, tale riforma ha, da un lato, novellato l’art. 727 cp e, dall’altro, ha introdotto cinque diversi articoli (dal 544 bis al 544 sexies) a tutela degli animali inserendoli sotto il Titolo IX bis rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”.

Lasciando ora da parte ogni altra considerazione sulle predette norme, quello che qui si vuole mettere in evidenza è che, nonostante tale progresso giuridico,  quando si parla di animali si tende a fare distinzione tra animali e animali: così accade che se qualcuno maltratta un cane molti si indignano (giustamente), ma in pochi purtroppo si indignano di fronte alle sofferenze inflitte ad altre specie.

Negli ultimi gradini della considerazione sociale e legale troviamo senz’altro le aragoste, gli astici e gli altri crostacei utilizzati nell’alimentazione umana cui si riserva un trattamento non solo atroce, ma, altresì, inaccettabile proprio perché perpetrato da un animale (l’uomo) che ha tutti gli strumenti per distinguere il bene dal male.

Come avrete capito alludo alla pratica di tenere questi poveri animali sul ghiaccio e/o in celle frigorifere, spesso con le chele legate, quando sono ancora vivi e, dulcis in fundo, cucinarli gettandoli ancora vivi nell’acqua bollente.

Su chi avesse dubbi sul fatto che i poveri animali provino dolore vi è documentazione scientifica al riguardo.

In un documento scientifico del 2007 il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali (che svolge un’attività di supporto tecnico-scientifico per il Ministero della Salute e per l’Autorità Competente nel campo del Benessere Animale) veniva già ampiamente spiegata la sofferenza dei crostacei tenuti su ghiaccio, con le chele legate o in altre condizioni non compatibili con la loro natura. Su tale documento è anche possibile trovare indicazioni su come tali animali dovrebbero essere tenuti. Chiunque volesse può trovarlo al seguente link: Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali

Proprio sulla base di tale consapevolezza, ma purtroppo con tempi biblici, tali pratiche stanno iniziando ad essere attenzionate dalla giurisprudenza e dai regolamenti comunali, ma siamo solo all’inizio e la strada è ancora lunga perché fino a quando non cambia la coscienza della gente nulla cambia: la legge spesso rimane lettera morta e sta a noi attivarci per darle vita.

Così è successo che qualche anno fa, a fronte di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che  riteneva integrato il reato di maltrattamento di animali con riguardo alle “specie più note, quali ad esempio gli animali domestici” facendo riferimento a concetti di comune esperienza e conoscenza che consentono di distinguere ciò che è maltrattamento da ciò che non lo è e, per “le altre specie”, facendo riferimento  “alle acquisizioni delle scienze naturali”, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto che tale reato si potesse configurare anche a danno di alcuni crostacei tenuti vivi in cella frigorifera e con le chele legate, ovvero “in condizioni incompatibili  con la loro natura e produttive di gravi sofferenze” (Trib. Firenze, sentenza del 14 aprile 2014).

Tale sentenza veniva confermata dalla Cassazione che, con la sentenza n. 30177/2017, chiariva che anche la sofferenza dei crostacei era ormai da considerarsi fatto di comune esperienza e conoscenza: in tale direzione non solo la letteratura scientifica ma pure il buon senso che induce a ritenere che detenere i crostacei sul ghiaccio e/o in celle frigorifere con le chele legate sia produttivo di grandi sofferenze.

Tuttavia la Cassazione nel confermare la sentenza ha altresì tenuto a precisare che se detenere i crostacei in quelle condizioni costituisce reato di maltrattamento, lo stesso non si può dire della consuetudine di cucinarli quando sono ancora vivi: in quest’ultimo caso, dice la Cassazione, prevale la consuetudine socialmente apprezzata di tale modalità di cottura, mentre nell’altro caso, invece, “le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere parimenti giustificate” in quanto non rispondenti a nessun interesse socialmente apprezzato.

Il discrimen, come si vede, non è dato dalla sofferenza degli animali (che ovviamente è provocata in tutte le situazioni suddette), ma è dato da ciò che è “socialmente apprezzato”

Se così è allora è di tutta evidenza come, ancor prima del legislatore, siano i nostri comportamenti a determinare ciò che è consentito e ciò che non lo è, tanto più nel mondo della tutela degli animali in cui, lo si ricordi, oggetto della tutela non è l’animale in sé ma il “sentimento per gli animali” come recita appunto il Titolo IX bis del codice penale.

Su tale fronte pare che qualcosa, seppur timidamente, si stia muovendo, così, senza pretesa di esaustività, si può vedere che la  maggior parte delle associazione veterinarie del mondo consiglia caldamente  l’uso dell’elettroshock, mentre in Svizzera, dal primo marzo 2018 è scattato un vero e proprio obbligo legislativo di “stordire” i crostacei prima di gettarli vivi nell’acqua bollente;

in Italia siamo ancora lontani da una legislazione nazionale e, per ora solo alcuni regolamenti comunali disciplinano tale raccapricciante aspetto del nostro vivere civile:

degno di nota è il regolamento del comune di Roma che all’art. 52 lett. B) fa divieto di conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi 28 lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell’animale più grande (… omissis …) detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale” alla lettera e) è poi espressamente vietato di “Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei”.

Un cenno anche nel recente regolamento comunale di Parma, ove all’art. 11 comma 3 testualmente si legge: “È fatta raccomandazione in tutto il territorio comunale di non esporre o conservare crostacei vivi sul ghiaccio e/o costretti da lacci o elastici. Si fa esplicito invito, inoltre, a non cucinarli ancora in vita”.

Nell’attesa e nella speranza di un intervento legislativo, ci si auspica che sempre più comuni inseriscano tale norma nei propri regolamenti e che l’interesse dell’uomo a non causare la sofferenza in altri esseri viventi diventi socialmente prevalente rispetto all’interesse a preservarne le caratteristiche organolettiche per la consumazione.

Perché nulla cambia se non cambia la coscienza della gente.

Pineto (TE), 8 maggio 2021

Avv. Cristina Flammini

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